1. Il Presidente della Regione siciliana, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale pubblica, dispone la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
2. Ai fini della vigilanza da parte degli agenti o dei funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
3. La frequenza della casa da gioco da parte dei cittadini residenti nel comune sede della casa da gioco è regolamentata da specifiche disposizioni del consiglio comunale.